Sez. 1, Sentenza n. 12731 del 13/12/2002 Ud. (dep. 18/03/2003) Rv. 224008 - 01
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Danni cagionati da pubblico dipendente nell'esercizio di attività istituzionali - Responsabilità della p.a. - Condizioni - Fattispecie.
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
La responsabilità civile dello Stato per l'attività del pubblico dipendente che abbia arrecato pregiudizio ai terzi è esclusa allorché questa trovi nell'esplicazione della pubblica funzione solo l'occasione del suo manifestarsi per finalità estranee o addirittura contrarie a quelle della p.A., ma non quando si tratti di attività ricollegabile, pur nella concomitanza di interessi personali o di abusi del dipendente, al perseguimento di quelle finalità. (Nella specie, è stata ritenuta la responsabilità civile del Ministero dell'interno per i danni cagionati, al di fuori dell'orario di servizio, da un agente della polizia di Stato a una persona al cui indirizzo egli aveva esploso colpi di arma da fuoco ferendola, nel convincimento - non cervellotico, quantunque poco meditato - che si trattasse di un rapinatore, sul rilievo che l'agente anche fuori del servizio è tenuto a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica e a provvedere alla prevenzione e repressione dei reati).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Pen. art. 185, Legge 01/04/1981 num. 121 art. 24, Legge 01/04/1981 num. 121 art. 63 CORTE COST., Legge 01/04/1981 num. 121 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)