Sez. L, Sentenza n. 2114 del 03/02/2016 (Rv. 638940 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Personale dirigente amministrativo sanitario - Trattamento economico - Retribuzione di posizione - Quota tabellare, fissa e variabile, e quota aziendale variabile - Contenuto - Limiti - Fattispecie.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
In materia di trattamento economico del personale dirigente amministrativo sanitario, la retribuzione di posizione, di cui all'art. 53 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996, come interpretato dall'art. 24, comma 11, del c.c.n.l. 3 novembre 2005, è composta da una quota stabilita tabellarmente in sede contrattuale, divisa in una parte fissa e in una variabile, nonché da un'ulteriore quota, parimenti variabile e definita in sede aziendale, collegata all'incarico conferito sulla base della graduatoria delle funzioni, la cui somma non può superare il valore dello stesso incarico come individuato secondo la medesima contrattazione collettiva, fermo restando che quest'ultimo non può essere inferiore al minimo contrattuale già percepito. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello secondo cui non poteva accogliersi la pretesa di determinare la parte variabile della retribuzione di posizione dirigenziale di un dato anno al netto dei soli conguagli percepiti a tale titolo e non anche di quanto percepito a titolo di posizione fissa, diversamente superandosi il valore contrattuale massimo dell'incarico).
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/12/1996 art. 50, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 53, Contr. Coll. 03/11/2005 art. 24 com. 11, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)