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Sez. L - , Ordinanza n. 27342 del 17/11/2017 (Rv. 646262 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Personale dirigente S.S.N. - Art. 50 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996 - Trattamento economico minimo - Determinazione - Criteri - Retribuzione di posizione ed indennità di esclusività - Spettanza - Limiti.
Stato
decisa il 2017-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646262-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

In materia di trattamento economico del personale dirigente amministrativo sanitario, in applicazione della disciplina transitoria di salvaguardia di cui all'art. 15, comma 9, del d.lgs. n. 502 del 1992, come sostituito dall'art. 13 del d.lgs. n. 229 del 1999, deve essere corrisposta la retribuzione di posizione minima, pari alla quota fissa stabilita tabellarmente in sede contrattuale, prevista dall'art. 50 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996 (area dirigenza dei ruoli sanitario, professionale tecnico ed amministrativo del S.S.N.), ed anche l'indennità di esclusività, prevista dall'art. 5 dello stesso c.c.n.l., quale voce stipendiale aggiuntiva rientrante nel trattamento fondamentale, ove il dirigente abbia optato per l'esclusività, da erogarsi con riferimento all'anzianità di servizio in regime di subordinazione e non di convenzione.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/12/1996 art. 50, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 53, Contr. Coll. 03/11/2005 art. 24 com. 11, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 5, Decreto Legisl. 20/12/1992 num. 502 art. 15 com. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 229 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)