Sez. 2, Sentenza n. 1684 del 07/07/1967 (Rv. 328513 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - ERRORE - DI DIRITTO - NOZIONE - FALSA RAPPRESENTAZIONE DELL'ESISTENZA E PERMANENZA DI UNA NORMA - RILEVANZA.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - ERRORE - DI DIRITTO - NOZIONE - FALSA RAPPRESENTAZIONE DELL'ESISTENZA E PERMANENZA DI UNA NORMA - RILEVANZA.*
L'errore di diritto puo essere invocato come causa di annullamento del contratto, sia nel caso di ignoranza sulla portata, sull'estensione e sui limiti di applicabilita di una norma giuridica, sia nel caso di falsa rappresentazione dell'esistenza e permanenza della norma. (nella specie, e stato ritenuto che correttamente i giudici di merito avevano dichiarato l'annullamento di un contratto di trasformazione di un'enfiteusi in vendita per errore sull'esistenza e sui limiti di applicabilita della norma dell'art. 10 della legge regionale siciliana 11 marzo 1957, n. 24, norma che espressamente era stata richiamata nel contratto, con dichiarazione che le parti avevano voluto conseguire proprio gli effetti dalla norma voluti, e che successivamente - con sentenza 8 luglio 1957, n. 123 - era stata dalla Corte costituzionale dichiarata costituzionalmente illegittima).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1429, Legge Reg. Sicilia 11/03/1957 num. 24 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)