Sez. 3, Sentenza n. 1194 del 24/04/1971 (Rv. 351342 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - ERRORE - DI DIRITTO - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - ERRORE - DI DIRITTO - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO.*
L'errore di diritto costituisce vizio del consenso, che puo portare all'annullamento del contratto, quando determini una falsa rappresentazione circa l'esistenza, la portata o l'applicabilita di una norma giuridica, sia essa imperativa o dispositiva, e sia stata la ragione unica o principale del contratto. Deve, inoltre, essere riconoscibile dall'altro contraente, cioe rilevabile da questi attraverso la normale attenzione e diligenza. La prova di tutti questi estremi incombe al contraente che invoca l'errore. (V 1684'67, mass n 328513' 1233'63' 1577'58' 197'58' 2620'56' 1349'55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1429
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)