Sez. 2, Sentenza n. 20213 del 16/11/2012 (Rv. 624036 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Decreto di fissazione dell'udienza - Comunicazione di cancelleria - Previsione normativa - Assenza - Conseguenze - Onere del ricorrente per riassunzione di informarsi presso la cancelleria - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE
In tema di riassunzione del processo interrotto, il codice di rito non prevede che il decreto di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio e di assegnazione del termine per la relativa notificazione debba essere comunicato dalla cancelleria alla parte che ha proposto il ricorso per riassunzione, sicché è onere della parte stessa attivarsi presso la cancelleria per prendere conoscenza del provvedimento e ottemperarvi tempestivamente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)