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Sez. 2, Sentenza n. 20213 del 16/11/2012 (Rv. 624036 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Decreto di fissazione dell'udienza - Comunicazione di cancelleria - Previsione normativa - Assenza - Conseguenze - Onere del ricorrente per riassunzione di informarsi presso la cancelleria - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624036-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

In tema di riassunzione del processo interrotto, il codice di rito non prevede che il decreto di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio e di assegnazione del termine per la relativa notificazione debba essere comunicato dalla cancelleria alla parte che ha proposto il ricorso per riassunzione, sicché è onere della parte stessa attivarsi presso la cancelleria per prendere conoscenza del provvedimento e ottemperarvi tempestivamente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)