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Sez. 1, Sentenza n. 14371 del 08/07/2005 (Rv. 582011 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Ricorso in riassunzione - Decreto di fissazione dell'udienza - Obbligo di comunicazione e di iscrizione nei registri di cancelleria - Esclusione - Onere d'informazione a carico del ricorrente - Configurabilità.
Stato
decisa il 2005-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582011-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

In tema di riassunzione del processo interrotto, il codice di rito non prevede che alla parte che ha presentato l'istanza di riassunzione sia comunicato, a cura della cancelleria, il decreto con il quale, ai sensi dell'art. 303 cod. proc. civ., viene fissata l'udienza ed assegnato il termine per la notifica del ricorso e del decreto medesimo alle altre parti, né che tale provvedimento sia da annotare nei registri di cancelleria. Pertanto grava sul ricorrente l'onere di informazione e di verificazione, eventualmente tramite la consultazione del fascicolo d'ufficio, onde adempiere all'onere di tempestiva notificazione su di esso incombente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)