Sez. 1, Sentenza n. 9159 del 28/08/1993 (Rv. 483620 - 01)
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta locale sui redditi (I.L.O.R.) - Base imponibile - Deduzioni | Periodi di imposta antecedenti all'1 gennaio 1985 - Collaboratore di impresa familiare - Attività esclusiva o prevalente nella famiglia - Prestazione - Deduzione ex art. 7, secondo comma, d.P.R. n. 599 del 1973 - Spettanza.
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta locale sui redditi (I.L.O.R.) - Base imponibile - Deduzioni
In materia di ILOR, la deduzione per i redditi di impresa di cui all'art. 7, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 spetta anche al collaboratore di impresa familiare che, nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, relativo ai periodi di imposta antecedenti all'1 gennaio 1985, abbia prestato attività esclusiva o prevalente nella famiglia (svolgendo attività di casalinga) e non nell'ambito dell'organizzazione prettamente aziendale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 599 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)