Sez. 5, Sentenza n. 7789 del 19/05/2003 (Rv. 563279 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI | Art. 7, quarto comma del d.P.R. n. 599 del 1973 - Requisito della prevalenza dell'attività quale socio svolta per la società - Socio espletante la sua attività lavorativa sia come socio che come amministratore di altra società - Modalità di accertamento della prevalenza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI
In tema di ILOR, la spettanza della deduzione dal reddito di impresa prevista dall'art. 7, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 è condizionata alla circostanza che il socio presti la sua opera come tale nell'impresa e che tale prestazione costituisca la sua attività prevalente. Nell'ipotesi in cui il socio espleti attività lavorativa, oltre che presso l'impresa sociale, anche altrove (nella specie quale amministratore di altra società), al fine di accertare quale sia l'attività lavorativa prevalente ai sensi di legge, i criteri della percentuale di impegno temporale e della quota parte del reddito prodotto costituiscono indici significativi, che debbono essere coordinati tra loro, ed eventualmente con altri, in relazione alle circostanze di fatto ed alla fattispecie concreta.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 599 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)