Sez. 1, Sentenza n. 580 del 05/12/1995 Ud. (dep. 18/01/1996) Rv. 203466 - 01
Armi - Porto abusivo | Contravvenzione di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 - Configurabilità del reato - Necessità che taluno degli oggetti elencati in detta norma sia portato fuori della propria abitazione senza giustificato motivo - Sussistenza - Motivo giustificativo del porto - Indicazione - Fattispecie: esclusa configurabilità del reato in relazione al porto di coltello da caccia e di coltello con cavaturaccioli da parte di chi si reca in zona boschiva per diporto.
Armi - Porto abusivo
Il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 sussiste soltanto allorché sia, tra l'altro, provato che l'agente ha portato "senza giustificato motivo" fuori della propria abitazione qualcuno degli oggetti elencati nel detto articolo. E deve intendersi per motivo giustificativo del porto quello determinato da particolari esigenze dell'agente perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento, alla normale funzione dello oggetto. Ne consegue che il porto di coltello da caccia e di coltello con cavaturaccioli da parte di chi si reca per diporto in zona boschiva è pienamente giustificato atteso che detti oggetti sono tra quelli che normalmente un soggetto porta con sè, allorquando si reca in gita in zona boschiva di montagna ove gli stessi possono essere utilmente usati.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)