Sez. 1, Sentenza n. 13015 del 02/10/1998 Ud. (dep. 11/12/1998) Rv. 212986 - 01
ARMI - PORTO ABUSIVO | Contravvenzione di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 - Coltello "multiuso" - Reato - Configurabilità - Motivo giustificativo - Individuazione - Fattispecie.
ARMI - PORTO ABUSIVO
Il coltello comunemente detto "multiuso" è dotato, oltre ad altri strumenti, di una lama appuntita e tagliente e quindi deve considerarsi come strumento da punta e da taglio del quale è vietato il porto senza giustificato motivo. Il fatto che sia dotato anche di altri strumenti finalizzati a scopi "pacifici" ed innocui rende tuttavia assai più agevole la giustificazione in merito al porto del coltello nel corso di un viaggio, o di una vacanza, o di una gita in ambienti ove gli strumenti incorporati nel coltello possano rivelarsi utili, senza che tuttavia la giustificazione possa ricavarsi dal solo fatto che il coltello ha più strumenti incorporati e sia destinato a più usi. (Nella fattispecie nessuna specifica giustificazione era stata addotta dall'imputato, che cercò di allontanarsi alla vista degli agenti nel corso di indagini relative allo spaccio di droga).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)