Sez. 2, Sentenza n. 22834 del 28/10/2009 (Rv. 610666 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE | Accesso alla via pubblica da una parte residua del fondo - Possibilità di collegamento della parte interclusa con la anzidetta parte residua - Sussistenza - Conseguenze - Servitù di passaggio coattivo a servizio della parte interclusa - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - INTERCLUSIONE - IN GENERE
Poiché per verificare la sussistenza della interclusione di un fondo, ai fini della costituzione di una servitù di passaggio coattivo, ai sensi dell'art. 1051 cod. civ., il fondo deve essere considerato unitariamente e non per parti separate, non si ha interclusione quando da una residua parte del fondo, che ha accesso alla via pubblica, sia possibile, senza lavori particolarmente onerosi, realizzare un collegamento con la parte interclusa, altrimenti risolvendosi la costituzione del passaggio coattivo nella imposizione di un peso in danno del fondo altrui per prevalenti ragioni di comodità, atteso che non vi sono ostacoli al passaggio da una parte all'altra del fondo dominante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)