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Sez. 2, Sentenza n. 11954 del 22/05/2006 (Rv. 590092 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - FONDO NON INTERCLUSO | Esigenze del fondo - Necessità del passaggio - Configurabilità - Fondo di minime dimensioni - Sussistenza - Esclusione - Pluralità di fondi al servizio della medesima azienda agricola - Irrilevanza - Considerazione di ciascun fondo - Necessità.
Stato
decisa il 2006-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590092-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - FONDO NON INTERCLUSO

In tema di costituzione di una servitù coattiva di passaggio in favore di un terreno relativamente intercluso, il requisito della indispensabilità del transito per le esigenze di coltivazione del fondo, richiesto dagli artt. 1051 e 1052 cod. civ., non è ravvisabile se il terreno, per le sue minime dimensioni, può essere coltivato con modalità (a mano o con animali o con piccoli attrezzi meccanizzati) consentite dall'acceso di cui già si usufruisce. Né, allorquando la costituzione della servitù sia chiesta a favore di più terreni, può rilevare l'ampiezza complessiva dei terreni ancorché al servizio della medesima azienda agricola, atteso che, al fine dell'apprezzamento del presupposto richiesto dalla legge, i singoli fondi, se distinti, non possono essere considerati unitariamente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)