Sez. U, Sentenza n. 1373 del 02/07/1965 (Rv. 312600 - 01)
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - EFFETTI - NATURA CONTRATTUALISTICA O PUBBLICISTICA.*
FALLIMENTO - CONCORDATO FALLIMENTARE - EFFETTI - NATURA CONTRATTUALISTICA O PUBBLICISTICA.*
Pur riconoscendo l'autonomia delle due procedure, fiscale e fallimentare, nel senso che l' amministrazione delle Finanze, e, per essa, 9'esattore ha facolta di agire esecutivamente sui beni del debitore fallito, anche in pendenza della procedura fallimentare, a norma dell'art 206 tu 29 gennaio 1958 n 645 (gia art 97 tu 17 ottobre 1922 n.1401), tuttavia deve escludersi che questa possibilita di esecuzione individuale, in deroga al principio di ordine generale dell'art 51 della legge sul fallimento (RD 16 marzo 1942 n 267), reagisca fino al punto da far venir meno, sul piano dei diritti sostanziali, l'applicazione della regola che vuole assicurata, nella soggetta materia, la par condicio creditorum. (applicazione al fine di ritenere soggetto al concordato omologato un credito chirografario di imposta ammesso al passivo fallimentare).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 135, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 135, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 206 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)