Sez. 1, Sentenza n. 455 del 19/01/1984 (Rv. 432689 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - PROPOSTA - IN GENERE - PROPOSTA SOTTOSCRITTA DAL DEBITORE E DALL'ASSUNTORE - MODIFICAZIONE SUCCESSIVA DA PARTE DEL SOLO DEBITORE - OMOLOGAZIONE IN RELAZIONE AD ENTRAMBI I SOGGETTI - VINCOLATIVITÀ NEI CONFRONTI DELL'ASSUNTORE - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - PROPOSTA - IN GENERE - PROPOSTA SOTTOSCRITTA DAL DEBITORE E DALL'ASSUNTORE - MODIFICAZIONE SUCCESSIVA DA PARTE DEL SOLO DEBITORE - OMOLOGAZIONE IN RELAZIONE AD ENTRAMBI I SOGGETTI - VINCOLATIVITÀ NEI CONFRONTI DELL'ASSUNTORE - CONDIZIONI.*
Gli effetti del concordato fallimentare non derivano dalla convenzione delle parti a contenuto remissorio o liberativo, una dalla legge, che attribuisce alla sentenza di omologazione l'effetto di sovrapporsi agli accordi tra le parti, che ne costituiscono soltanto il presupposto e che in essa sono trasfusi e rimangono assorbiti. Ne consegue che, nell'ipotesi di una proposta di concordato sottoscritta, oltre che dal debitore, da un altro soggetto in qualità di assuntore, e di successiva modificazione di tale proposta, la sentenza che abbia omologato il concordato in base alla proposta modificata spiega i suoi effetti anche nei confronti dell'assuntore che non abbia proposto opposizione nel giudizio di omologazione e non abbia successivamente impugnato la relativa sentenza. (V 4239/82, mass n 422211; (V 1373/65, mass n 312600; (Conf 2655/80, mass n 406403; (Conf 3518/74, mass n 372036).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Legge Falliment. art. 129, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 129, Legge Falliment. art. 130, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 130, Legge Falliment. art. 131 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)