Sez. 3, Sentenza n. 19934 del 05/10/2004 (Rv. 577533 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - RAPPORTO INTERNO ED ESTERNO | Pluralità di possibili autori del danno - Azione in giudizio contro uno solo di essi - Rinuncia alla solidarietà - Esclusione - Conseguenze.
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - RAPPORTO INTERNO ED ESTERNO
In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso (o che, come nel caso di specie, abbia agito in maniera tale da escludere del tutto la responsabilità dell'altro) non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)