Sez. 3, Sentenza n. 15428 del 10/08/2004 (Rv. 575946 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - RAPPORTO INTERNO ED ESTERNO | Obbligo di risarcimento - Nei confronti del danneggiato - Incidenza per l'intero su ciascuno dei coobbligati - Diversa gravità ed incidenza causale delle rispettive colpe - Rilevanza ai soli fini del rapporto interno tra gli autori del danno - Conseguenze - Estensione all'assicuratore per la responsabilità civile ex legge n. 990 del 1969.
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - RAPPORTO INTERNO ED ESTERNO
In tema di responsabilità solidale per fatto illecito imputabile a più persone, il vincolo di solidarietà che lega i coautori del fatto dannoso importa che il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione anche da uno solo dei coobbligati, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e la diseguale efficienza causale di esse possono avere rilevanza unicamente ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili e cioè ai fini dell'azione di regresso. Altrettanto vale, con riferimento ai danni derivanti dalla circolazione di veicoli coperti da assicurazione per la responsabilità civile ai sensi della legge n. 990 del 1969, per le compagnie assicuratrici che, nei limiti del massimale, rispondono dell'intera obbligazione risarcitoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)