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Sez. 3, Sentenza n. 1241 del 04/02/2000 (Rv. 533475 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Verbale di accertamento - Ordinanza ingiunzione - Notifica - Mancata opposizione - Deduzione in sede di opposizione alla cartella esattoriale di vizi propri del verbale di accertamento - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533475-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Il destinatario di una rituale notificazione del verbale di accertamento di una infrazione al codice della strada che abbia lasciato inutilmente decorrere il termine di legge per l'opposizione, non può dedurre in sede di opposizione alla cartella esattoriale vizi del verbale che avrebbero dovuto farsi tempestivamente valere con l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione o il verbale di accertamento.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)