Sez. 1, Sentenza n. 7830 del 26/08/1996 (Rv. 499359 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria - Opposizione a norma degli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981 - Ammissibilità - Limiti - Mancata notifica del provvedimento irrogativo della sanzione - Giudice dell'opposizione - Accertamento dell'esistenza delle circostanze dedotte dall'opponente per giustificare la tardività dell'opposizione - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
L'opposizione disciplinata dagli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981 può essere proposta anche contro l'iscrizione a ruolo e la notificazione della cartella esattoriale, emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa, al fine di dedurre la mancanza della preventiva notificazione del provvedimento sanzionatorio, in considerazione della equiparabilità delle rispettive situazioni. Pertanto, qualora l'interessato proponga opposizione avverso la cartella esattoriale, eccependo la nullità della notificazione del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa pecuniaria, il Pretore non può limitarsi a dichiarare inammissibile l'opposizione, sul presupposto che l'ordinanza - ingiunzione debba considerarsi definitiva per il solo fatto che ad essa sia seguita l'emissione della cartella a carico del trasgressore, ma deve accertare la sussistenza delle ragioni dedotte dall'opponente per giustificare la tardività delle censure mosse con l'atto di opposizione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)