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Sez. L, Sentenza n. 1095 del 03/02/1992 (Rv. 475536 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Categorie | Allevamento delle specie suinicole - Attività - Agricola - Configurabilità - Collegamento con la coltivazione di un fondo - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475536-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Categorie

In base all'art. 206 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, come modificato dall'art. 1 della legge 20 novembre 1986 n. 778, l'attività di allevamento delle specie suinicole deve essere considerata agricola indipendentemente da ogni collegamento con la coltivazione di un fondo e relativamente a tutti i tipi di assicurazione obbligatoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, Legge 20/11/1986 num. 778 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)