Sez. L, Sentenza n. 2893 del 06/04/1990 (Rv. 466481 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA - ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DELLE SPECIE AVICOLE - INCLUSIONE - COLLEGAMENTO CON LA COLTIVAZIONE DEL FONDO - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA - ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DELLE SPECIE AVICOLE - INCLUSIONE - COLLEGAMENTO CON LA COLTIVAZIONE DEL FONDO - IRRILEVANZA.*
Ai sensi dell'art. 206 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 20 novembre 1986 n. 778, le attività di allevamento delle specie avicole (e delle altre indicate dalla norma) si reputano in ogni caso agricole, a norma del primo comma dell'art. 2135 cod. civ., indipendentemente dal collegamento con la coltivazione di un fondo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, Legge 20/11/1986 num. 778 art. 1, Legge 20/11/1986 num. 778 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)