Sez. 3 - , Ordinanza n. 23058 del 25/07/2022 (Rv. 665424 - 01)
COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE | Aiuti di Stato illegittimi - Azione per il recupero - Disciplina della prescrizione - Decorrenza del termine - Individuazione - Interruzione della prescrizione - Esclusione. COMUNITA' EUROPEA - TRATTATI - In genere. PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE - In genere. RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - In genere.
COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE
L'azione per il recupero di aiuti di Stato illegittimamente corrisposti è soggetta al termine ordinario di prescrizione stabilito dall'art. 2946 c.c. che non decorre dalla data di fruizione dell'aiuto, bensì dalla notifica della decisione della Commissione allo Stato membro e, cioè, dal momento in cui l'aiuto erogato è qualificabile come illegittimo; il predetto termine di prescrizione, peraltro, non è interrotto dall'avvenuta impugnazione alla Corte di Giustizia, da parte dello Stato, della decisione della Commissione, poiché tale effetto interruttivo è previsto esclusivamente nei
rapporti tra la Commissione e lo Stato membro, non già nel rapporto, assoggettato alle regole interne, tra quest'ultimo e il destinatario dell'aiuto.
Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Decisione Commissione CEE 09/06/1993 num. 93, Decisione Commissione CEE 22/10/1996 num. 97, Decreto Legge 20/03/2002 num. 36, Legge 17/05/2002 num. 96, Regolam. Consiglio CEE 22/03/1999 num. 659, Legge 27/05/1993 num. 162 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1995 num. 402, Legge 22/03/1995 num. 84
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)