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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23891 del 21/12/2012 (Rv. 624607 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Autonoma impugnabilità dell'iscrizione ipotecaria - Esclusione - Limiti - Azioni eventualmente esperibili.
Stato
decisa il 2012-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624607-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, non è autonomamente impugnabile con l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione il provvedimento con il quale l'amministrazione finanziaria iscriva ipoteca su un immobile di proprietà dell'ingiunto, a meno che il ricorrente, formalmente impugnando l'avviso di iscrizione ipotecaria, intenda, in realtà, recuperare l'esercizio del mezzo di tutela offerto dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, vanificato dall'omissione delle notifiche del verbale di accertamento, dell'ordinanza-ingiunzione (ove emessa), della cartella esattoriale e dell'avviso di mora; nel caso in cui l'opponente contesti la legittimità dell'iscrizione ipotecaria per intervenuta caducazione del titolo esecutivo, ha l'onere di proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., mentre, ove contesti la ritualità della notifica degli atti precedenti, ha l'onere di proporre opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 24/11/1989 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)