Sez. L, Sentenza n. 15392 del 22/07/2015 (Rv. 636411 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE | Cartella esattoriale per omissioni contributive - Impugnazione dell'iscrizione ipotecaria in funzione recuperatoria dell'azione avverso la pretesa previdenziale - Conseguenze - Appellabilità della decisione - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE
In materia di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, qualora l'iscrizione ipotecaria sia stata impugnata solo quale mero atto conseguente, in funzione del recupero dell'azione non potuta tempestivamente esercitare per l'asserita omessa notifica della cartella, la domanda non ha natura di opposizione all'esecuzione ma ha ad oggetto un ordinario giudizio di cognizione, che investe il rapporto previdenziale obbligatorio, sicché la relativa decisione è soggetta, ex art. 24, comma 6, del d.lgs. n. 46 del 1999, ad appello e non a ricorso per cassazione che, ove proposto, è inammissibile.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 com. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)