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Sez. 3, Sentenza n. 4544 del 26/08/1985 (Rv. 442002 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - A COLTIVATORE NON DIRETTO - PROVA SCRITTA - INDICAZIONE NEL CONTRATTO DELLA QUALITÀ DI COLTIVATORE NON DIRETTO DEL CONDUTTORE - SUPERFLUITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442002-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - A COLTIVATORE NON DIRETTO - PROVA SCRITTA - INDICAZIONE NEL CONTRATTO DELLA QUALITÀ DI COLTIVATORE NON DIRETTO DEL CONDUTTORE - SUPERFLUITÀ - CONDIZIONI.*

Il principio che dall'atto scritto, richiesto dall'art. 3, primo comma, della legge 22 luglio 1966 n. 606 per la prova del contratto di affitto di fondi rustici a conduttore non coltivatore diretto, deve risultare non solo la stipulazione del contratto di affitto di fondo rustico, ma anche l'indicazione della qualità di non coltivare diretto del conduttore non trova applicazione qualora tale qualità dell'affittuario costituisca circostanza pacifica in causa per avere il concedente, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ammesso quella qualità (chiedendo altresì prova per interpello e testi in ordine a tale punto) così esonerando l'affittuario che intenda trarne conseguenze a suo favore dal fornirne la relativa prova. (V 3221/78, mass n 392669).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 606 art. 3, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)