Sez. 1 - , Sentenza n. 278 del 10/01/2017 (Rv. 643157 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Sospensione del processo in attesa della definizione del procedimento amministrativo di impugnazione del decreto di esproprio - Estinzione o improcedibilità del giudizio amministrativo - Riassunzione - Termine - Decorrenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
A seguito della sospensione del giudizio di opposizione avverso la determinazione dell’indennità definitiva di esproprio in attesa della definizione del procedimento amministrativo di impugnazione del relativo decreto, il termine per la riassunzione deve farsi decorrere non già dal deposito del decreto di estinzione o di improcedibilità di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 104 del 2010, pronunciato dal Presidente del TAR ai sensi del successivo art. 85, ma dalla scadenza del termine di sessanta giorni previsto per il reclamo contro il menzionato provvedimento, ossia dopo aver assicurato il termine per il contraddittorio con l’Amministrazione e con tutte le altre parti presenti nel processo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 35, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 85, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)