Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 442 del 14/01/2016 (Rv. 638255 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Opposizione alla stima dell'indennità di esproprio - Termine di decadenza - Sospensione feriale - Applicabilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
La nozione di "termine processuale", secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, espressione di un principio immanente nel nostro ordinamento, non può ritenersi limitata all'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, dovendo invece estendersi anche ai termini entro i quali lo stesso deve essere instaurato quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso, sicché sono soggetti alla sospensione feriale i termini di decadenza previsti dall'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011, per proporre l'opposizione alla stima di cui all'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 29 com. 3 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)