diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5785 del 22/11/1985 (Rv. 442968 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - COMPRAVENDITA DEL FONDO EFFETTUATA ALL'INSAPUTA DEL TITOLARE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - RIMEDI - ESERCIZIO DEL RISCATTO - TERMINE E REQUISITI - DICHIARAZIONE DI RISCATTO INDIRIZZATA AL SOLO VENDITORE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1985-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442968-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - COMPRAVENDITA DEL FONDO EFFETTUATA ALL'INSAPUTA DEL TITOLARE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - RIMEDI - ESERCIZIO DEL RISCATTO - TERMINE E REQUISITI - DICHIARAZIONE DI RISCATTO INDIRIZZATA AL SOLO VENDITORE - INSUFFICIENZA.*

Il contratto definitivo di compravendita di fondo rustico, che sia stato stipulato all'insaputa del terzo titolare di prelazione agraria, si traduce in una lesione della prelazione medesima, a fronte della quale l'unica tutela esperibile è quella del retratto, esercitabile indipendentemente dalla trascrizione del contratto, e, quando questa venga effettuata, nel termine di decadenza di un anno dalla trascrizione stessa. La suddetta compravendita, pertanto, può restare caducata, con la sostituzione del retraente nella qualità di proprietario, solo mediante una manifestazione di volontà di quel terzo idonea ad integrare il retratto agrario, e cioè a mezzo di una dichiarazione unilaterale recettizia rivolta all'acquirente, restando in proposito irrilevante una dichiarazione indirizzata al solo venditore, ormai definitivamente spogliato della disponibilità dell'immobile.*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)