Sez. 3, Sentenza n. 5680 del 18/04/2001 (Rv. 546004 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Esercizio dell'azione - Termine di decadenza - Decorrenza dalla data di trascrizione del contratto di compravendita o di quello simulato.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
Il termine annuale per l'esercizio dell'azione di riscatto di un fondo rustico da parte dell'avente diritto alla prelazione (affittuario, mezzadro, coltivatore diretto confinante, ecc.) decorre dalla data di trascrizione del contratto di vendita; nel caso in cui detto contratto sia dissimulato, il termine decorre dalla data di trascrizione del contratto apparente.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)