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Sez. 5, Sentenza n. 1790 del 28/01/2005 (Rv. 581714 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Eccedenza di imposta - Disciplina dell'art. 4 del d.P.R. n. 42 del 1988 - Ambito applicativo - Dichiarazione dell'erede per conto del "de cuius" - Obbligo dell'erede - Adempimento in via definitiva - Applicabilità della disciplina - Esclusione - Eccedenza d'imposta erroneamente indicata in deduzione per l'anno successivo - Conseguenza - Errore - Rilevanza - Limiti - Credito di imposta - Rimborso - Disciplina - Fondamento - Termine - Prescrizione decennale - Decorrenza.
Stato
decisa il 2005-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581714-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

La disciplina dell'eccedenza di imposta indicata nella dichiarazione dei redditi, contenuta nell'art. 4 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, ha come presupposto la possibilità giuridica che una dichiarazione per l'anno successivo venga presentata, perchè solo in tal caso è configurabile un comportamento attivo del contribuente creditore consistente nell'utilizzazione del credito, ovvero un comportamento consistente nella presentazione dell'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, qualora l'eccedenza non venga utilizzata nell'anno successivo o la dichiarazione non venga presentata. Pertanto, l'erede che per conto del "de cuius" presenti la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuto il decesso, adempiendo così in via definitiva al proprio obbligo tributario di erede, erroneamente indica in dichiarazione la somma in eccedenza in deduzione per l'anno successivo, dovendo invece, nella dichiarazione stessa, chiederne il rimborso. Un siffatto errore, tuttavia, è meramente formale e perciò inidoneo ad incidere sul diritto di credito - sorto per avere versato una somma non dovuta -, rispetto al quale è del tutto irrilevante la modalità di riscossione o di utilizzazione. Nella specie, trova dunque applicazione la, più generale, disciplina del diritto di credito derivante dalla dichiarazione, il quale, se non contestato dall'amministrazione ai sensi degli artt. 36 - bis e 36 - ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, o con un ordinario accertamento in rettifica, si consolida e diventa esercitabile allo scadere del tempo concesso dalla legge all'amministrazione per l'adozione di tali provvedimenti, a partire dal quale decorre il termine di prescrizione decennale (restando perciò esclusa la soggezione di tale rimborso al termine di decadenza fissato dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 ter CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 04/02/1988 num. 42 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)