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Sez. 5, Sentenza n. 11682 del 05/08/2002 (Rv. 556631 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Versamenti in acconto - Eccedenza d'imposta riportata, ma non computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo - Rimborso - Istanza - Termine decadenziale ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2002-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556631-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, l'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale, nel testo originario (applicabile "ratione temporis"), prevede il termine di decadenza di diciotto mesi per la presentazione della relativa istanza, ha portata generale in materia di rimborsi di versamenti diretti ed è, quindi, applicabile nell'ipotesi di eccedenza di versamento in acconto, riportata ma non computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo (come espressamente previsto dall'art. 4 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42), sussistendo anche in tal caso il presupposto, richiesto dal citato art. 38, dell'inesistenza - sia pur sopravvenuta - dell'obbligo di versamento.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 04/02/1988 num. 42 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)