Sez. U, Sentenza n. 11380 del 31/05/2016 (Rv. 639942 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Interpretazione e disapplicazione di atti amministrativi - Attività riservata alla P.A. - Esclusione - Eccesso di potere giurisdizionale - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
L'interpretazione della legge o la sua disapplicazione non costituiscono un'attività riservata all'autorità amministrativa, ma rappresentano il "proprium" della funzione giurisdizionale e non possono, dunque, integrare la violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, così da giustificare il ricorso previsto dall'art. 111, comma 8, Cost., fatti salvi i casi del radicale stravolgimento delle norme o dell'applicazione di una norma creata "ad hoc" dal giudice speciale. (Nella specie, la S.C. ha escluso la sussistenza dell'eccesso di potere giurisdizionale, essendosi il giudice amministrativo limitato a qualificare gli effetti di due atti amministrativi con i quali, a seguito della soppressione di una sede rurale, veniva rideterminata la pianta organica delle farmacie senza alcun trasferimento di sede).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)