Sez. U - , Sentenza n. 25628 del 14/12/2016 (Rv. 641997 - 02)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - ESTRADIZIONE - IN GENERE | Estradizione passiva - Decreto del Ministro della Giustizia - Impugnazione innanzi al giudice amministrativo – Affermazione della spettanza all'Autorità Giudiziaria ordinaria circa la verifica della sussistenza e validità delle condizioni per la concessione dell’estradizione – Violazione dei limiti esterni della giurisdizione e/o diniego di giustizia – Insussistenza – Ragioni.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - ESTRADIZIONE - IN GENERE
In tema di estradizione passiva, a fronte dell’impugnazione del decreto del Ministro della Giustizia dinanzi al giudice amministrativo, la statuizione di quest'ultimo secondo cui è riservata all'Autorità Giudiziaria ordinaria la verifica sulla sussistenza dei presupposti per la concessione dell’estradizione non comporta un diniego di giustizia, nè una violazione dei limiti esterni della sua giurisdizione, entrambi non configurabili quando il rigetto della domanda discenda dalla valutazione, nel merito, dell'insussistenza dei fatti costitutivi del diritto vantato, atteso che il merito riguarda i limiti interni della giurisdizione, perfino ove la decisione dipenda da pretesi "errores in procedendo" o "in iudicando".
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)