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Sez. L, Sentenza n. 4580 del 03/11/1989 (Rv. 464033 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE - MEDICI OSPEDALIERI - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - DETERMINAZIONE DELLA BASE DI CALCOLO - INDENNITÀ DI AGGIORNAMENTO E DI RIMBORSO SPESE - INCLUSIONE - COMPENSI FISSI EX R.D. N. 1630 DEL 1938 - EQUIPARAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464033-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE - MEDICI OSPEDALIERI - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - DETERMINAZIONE DELLA BASE DI CALCOLO - INDENNITÀ DI AGGIORNAMENTO E DI RIMBORSO SPESE - INCLUSIONE - COMPENSI FISSI EX R.D. N. 1630 DEL 1938 - EQUIPARAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Nella base di calcolo - quale prevista dall'art. 11 della legge n. 152 del 1968 - dell'indennità premio di servizio, spettante alla cessazione del rapporto ad un medico ospedaliero, rientra anche l'indennità di aggiornamento e di rimborso spese, successivamente denominata "indennità di medico ospedaliero", in quanto corrisposta in via continuativa e secondo un importo predeterminato, nonché legata alle classi stipendiali, non potendo tale indennità essere confusa con i "compensi fissi" istituiti con R.d. 30 settembre 1938 n. 1630 (art. 82) a favore dei "medici fissi ospedalieri" e per legge (art. 11, comma sesto, legge n. 152 del 1968) esclusi (fino alla soppressione dispostane dalla legge 25 marzo 1971 n. 213) dalla base contributiva di calcolo della retribuzione ai fini previdenziali. (V 1229/85, mass n. 439344; (Conf 989/88, mass n 457315).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/09/1938 num. 1630 art. 8, Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 CORTE COST., Legge 25/03/1971 num. 213 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)