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Sez. L, Sentenza n. 1229 del 13/02/1985 (Rv. 439344 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - MEDICI TIROCINANTI PRESSO ENTI PUBBLICI OSPEDALIERI - ASSEGNO MENSILE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI A TEMPO PIENO ASSISTENTI DI RUOLO - PORTATA.*
Stato
decisa il 1985-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439344-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - IN GENERE - MEDICI TIROCINANTI PRESSO ENTI PUBBLICI OSPEDALIERI - ASSEGNO MENSILE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI A TEMPO PIENO ASSISTENTI DI RUOLO - PORTATA.*

L'art. 12 della legge n. 148 del 1975 e l'art. 14 del d.m. 25 ottobre 1975, disponendo che ai medici tirocinanti presso gli enti pubblici ospedalieri compete un assegno mensile pari al cinquanta per cento del trattamento economico tabellare dell'assistente di ruolo, fanno esplicito riferimento e rinvio alla disciplina collettiva di cui all'accordo nazionale 23 giugno 1974, che (art. 38 ed annesse tabelle 2 e 3) definisce il trattamento economico dei medici a tempo pieno includendo in esso non soltanto lo stipendio e la tredicesima mensilità, ma anche l'indennità di aggiornamento e rimborso spese e l'indennità di tempo pieno. Dette indennità ed emolumenti accessori rispetto allo stipendio propriamente detto, pertanto, in quanto componenti fisse ed invariabili della retribuzione mensile dell'assistente, devono essere incluse anche nella base di computo della retribuzione dei tirocinanti.*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 148 art. 12 CORTE COST., DM 25/10/1975 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)