Sez. 3, Sentenza n. 27530 del 30/12/2014 (Rv. 633956 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE | Giudizio di trasferimento della proprietà - Esistenza di ipoteca sulla "res tradita" - Anteriorità della trascrizione della domanda ex art. 2932 cod. civ. rispetto all'iscrizione ipotecaria - Intervento in appello del creditore ipotecario - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE
È inammissibile l'intervento del terzo creditore ipotecario nel giudizio in grado d'appello, introdotto per il trasferimento di immobile ex art. 2932 cod. civ. con domanda trascritta anteriormente all'iscrizione di ipoteca, dovendosi ritenere consentito solo l'intervento autonomo, assimilabile all'opposizione di terzo ex art. 404, primo comma, cod. proc. civ., promosso a tutela di un diritto autonomo e incompatibile con la situazione giuridica accertata in primo grado tra le originarie parti del processo, laddove, invece, l'interesse del titolare di un diritto di garanzia costituito successivamente alla domanda processuale è solo teso a rimuovere un ostacolo fattuale al soddisfacimento del proprio credito e non ad accertare una situazione giuridica incompatibile con quella dedotta in causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2914, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)