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Sez. 3, Sentenza n. 2143 del 05/05/1978 (Rv. 391530 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - LIMITAZIONE ALL'EVENTUALE ATTORE IN OPPOSIZIONE EX ART 404 COD PROC CIV - CONSEGUENZE - GIUDIZIO DI SECONDO GRADO TRA VENDITORE DI IMMOBILE IPOTECATO E CREDITORE IPOTECARIO - INTERVENTO DELL'ACQUIRENTE IN VIA ADESIVA DIPENDENTE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391530-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE - LIMITAZIONE ALL'EVENTUALE ATTORE IN OPPOSIZIONE EX ART 404 COD PROC CIV - CONSEGUENZE - GIUDIZIO DI SECONDO GRADO TRA VENDITORE DI IMMOBILE IPOTECATO E CREDITORE IPOTECARIO - INTERVENTO DELL'ACQUIRENTE IN VIA ADESIVA DIPENDENTE - INAMMISSIBILITA.*

Ai sensi dell'art 344 cod proc civ, nel giudizio di appello e ammesso "soltanto l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art 404 cod proc civ", e, cioe, del terzo che sia titolare di un diritto indipendente da quello oggetto di contesa fra le parti originarie, pregiudicato dalla sentenza di primo grado, o pregiudicabile dall'emananda sentenza di appello (primo comma del citato art 404), ovvero del terzo avente causa o creditore di una delle parti, il cui diritto sia leso dalla sentenza di primo grado, effetto di dolo o collusione in suo danno (secondo comma dell'art 404 citato). Pertanto, deve dichiararsi inammissibile l'intervento di chi abbia acquistato da una delle parti un immobile ipotecato, nel giudizio di secondo grado vertente fra detta parte ed il creditore ipotecario in ordine alla sussistenza del relativo credito, qualora l'intervento stesso non sia fondato su una denuncia di lesione di diritto, per essere la sentenza di primo grado frutto di dolo o collusione in danno dell'interventore, ma tenda esclusivamente, in via adesiva dipendente, a sostenere le ragioni della parte adiuvata, e, quindi, a far valere un interesse di fatto al loro accoglimento. (V 2142/77, mass n 385873).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)