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Sez. 1, Sentenza n. 17879 del 18/02/2004 Ud. (dep. 16/04/2004) Rv. 228281 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA | Nomina del difensore di fiducia davanti al giudice che procede - Requisito richiesto " ad substantiam" - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228281-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - NOMINA

L'autorità giudiziaria procedente, competente a ricevere l'atto di nomina del difensore di fiducia ai sensi dell'art. 96, comma secondo, cod. proc. pen., è il giudice davanti al quale è incardinato il giudizio e la ricezione dell'atto costituisce requisito richiesto " ad substantiam", la cui mancanza non obbliga a provvedere sulle istanze presentate dal professionista non investito del mandato difensivo. (Fattispecie in cui la nomina era stata inviata al P.M., che da tempo si era spogliato del procedimento con decreto di citazione a giudizio davanti al giudice monocratico).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)