Sez. 5, Sentenza n. 48088 del 08/11/2004 Ud. (dep. 14/12/2004) Rv. 230511 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - UDIENZA - atti introduttivi - notificazioni | Omesso avviso al difensore di fiducia nominato con atto presentato al P.M. - Nullità - Esclusione - Necessità che la nomina sia fatta all'autorità procedente.
UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - UDIENZA - atti introduttivi - notificazioni
L'omesso avviso al difensore di fiducia dell'imputato per l'udienza preliminare non è causa di nullità qualora l'atto di nomina, intervenuto successivamente alla fissazione dell'udienza ma prima dell'emissione dell'avviso, sia stato presentato al P.M., ormai spogliatosi del procedimento, anziché al giudice per l'udienza preliminare, in quanto, ai sensi dell'art. 96 comma secondo cod. proc. pen., competente a ricevere la nomina del difensore di fiducia è sempre l'autorità giudiziaria procedente. (La Corte ha precisato che incombe sull'imputato l'onere di assumere informazioni su quale sia, in un certo momento, l'autorità procedente, trattandosi di onere assolutamente esigibile, conseguente al suo interesse a munirsi del difensore di fiducia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)