Sez. 3, Sentenza n. 156 del 09/01/1991 (Rv. 470423 - 01)
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Sanatoria | Art. 5 della legge n. 203 del 1982 - Inapplicabilità alle controversie in corso - Questioni di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Risoluzione - Inadempimento - Sanatoria
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 3 maggio 1982 n. 203, per contrasto con gli artt. 3, 24, 42 e 44 della Costituzione, atteso che, sotto il profilo della inapplicabilità di tale norma alle situazioni oggetto di controversie in corso, la diversità delle ipotesi, rapportata a diversi momenti, situazioni e stati processuali, giustifica la regolamentazione in maniera differenziata (e cioè la possibilità o meno dell'esperimento della procedura di conciliazione a seconda che il procedimento giudiziario sia o meno avviato al momento dell'entrata in vigore della legge), mentre non sussiste menomazione del diritto di difesa né violazione della libertà di iniziativa economica dell'affittuario o dei limiti da fissarsi con legge alla proprietà privata ai fini del razionale sfruttamento del suolo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 42, Costituzione art. 44, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)