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Sez. 1 - , Sentenza n. 8943 del 14/05/2020 (Rv. 657906 - 02)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - DIFFIDA AD ADEMPIERE | Diffida ad adempiere - Termine legale di 15 giorni - Derogabilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657906-02

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - DIFFIDA AD ADEMPIERE

In tema di diffida ad adempiere, la fissazione al debitore di un termine per l'adempimento inferiore ai quindici giorni trova fondamento solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 1454, comma 2, c.c., ovvero allorché ricorra una specifica previsione derogatoria o quando il termine abbreviato sia congruo rispetto alla natura del contratto o agli usi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva ritenuto congruo il termine ridotto assegnato avuto riguardo al fatto che sulla base di una precedente missiva il debitore era già inadempiente e non aveva contestato il termine assegnatogli).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)