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Sez. 2, Sentenza n. 5979 del 22/06/1994 (Rv. 487152 - 01)

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Diffida ad adempiere | Assegnazione di un termine inferiore a giorni quindici o comunque non congruo - Conseguenze - Utilizzazione della diffida - Esclusione - Riammissione in termini - Configurabilità.
Stato
decisa il 1994-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487152-01

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Diffida ad adempiere

L'assegnazione da parte del creditore con la diffida ad adempiere di un termine inferiore a quello di giorni quindici stabilito dall'art. 1454 cod. civ. o comunque non congruo comporta l'impossibilità di utilizzare la diffida ai fini della risoluzione di diritto del contratto, ma non esclude la riammissione in termini della parte inadempiente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)