Sez. 2, Sentenza n. 5979 del 22/06/1994 (Rv. 487152 - 01)
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Diffida ad adempiere | Assegnazione di un termine inferiore a giorni quindici o comunque non congruo - Conseguenze - Utilizzazione della diffida - Esclusione - Riammissione in termini - Configurabilità .
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Diffida ad adempiere
L'assegnazione da parte del creditore con la diffida ad adempiere di un termine inferiore a quello di giorni quindici stabilito dall'art. 1454 cod. civ. o comunque non congruo comporta l'impossibilità di utilizzare la diffida ai fini della risoluzione di diritto del contratto, ma non esclude la riammissione in termini della parte inadempiente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)