Sez. 1, Sentenza n. 2970 del 11/03/1993 (Rv. 481367 - 01)
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Legittimazione | Genitore - Rinunzia all'azione - Consenso del minore ultrasedicenne - Necessità.
Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Legittimazione
L'art. 274, primo comma, cod. civ., che consente al genitore esercente la potestà o al tutore di promuovere, nell'interesse del minore, l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, prevede un'ipotesi di sostituzione processuale, conferendo un potere di azione a soggetti diversi dal titolare del diritto in funzione di un loro particolare interesse all'esercizio di detto potere. L'art. 273, secondo comma, cod. civ., il quale, per il promuovimento e la prosecuzione di detta azione da parte del genitore esercente la potestà, richiede il consenso del figlio che abbia compiuto i sedici anni, comporta, in difetto di tale consenso, che costituisce un elemento integratore della capacità processuale del genitore o tutore, una situazione d'improponibilità o d'improseguibilità dell'azione stessa, che si traduce in un ostacolo all'esame del merito della domanda. Pertanto, la rinunzia all'azione, da parte del genitore che l'abbia proposta in base alle richiamate disposizioni, necessita anché essa del consenso del minore che abbia compiuto i sedici anni, essendo un atto abdicativo della pretesa fatta valere, idoneo a determinare una decisione di merito dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 273 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)