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Sez. 1, Sentenza n. 9277 del 08/11/1994 (Rv. 488448 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE | Consenso del minore ultrasedicenne - Necessità - Sopravvenienza nel corso del giudizio - Precedente eccezione di difetto del predetto consenso - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488448-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE

Qualora nel corso del giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale promosso dal genitore esercente la potestà o dal tutore nell'interesse del minore, quest'ultimo raggiunga il sedicesimo anno di età, il giudice del merito deve dichiarare, anche d'ufficio, l'improseguibilità del giudizio, ove il minore non presti il suo consenso ai sensi dell'art. 273, secondo comma, cod. civ.- Detto consenso può validamente essere prestato nel corso del giudizio, anche dopo che ne sia stato eccepito il difetto, integrando esso un requisito del diritto di azione, attinente alla legittimazione, del quale il giudice deve verificare la sussistenza in concreto al momento della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 273 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)