Sez. L, Sentenza n. 6204 del 22/10/1986 (Rv. 448467 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - PREVIDENZA - PENSIONE DI REVERSIBILITÀ - PRESUPPOSTI.*
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - PREVIDENZA - PENSIONE DI REVERSIBILITÀ - PRESUPPOSTI.*
In tema di pensione di reversibilità erogata dalla cassa nazionale di previdenza e assistenza in favore dei Geometri, nel regime dettato dall'art. 17 della legge 4 febbraio 1967 n. 37, che prevede i presupposti per il riconoscimento di tale trattamento pensionistico in favore dei superstiti del pensionato o dello iscritto richiamando le condizioni di cui al precedente art. 14, non era richiesto - per l'insorgenza del diritto alla pensione predetta - anche l'attualità dell'iscrizione alla cassa al momento del decesso, essendo invece sufficiente - come previsto dall'art. 14 - un periodo di dieci anni di iscrizione e di contribuzione ovvero un periodo più breve di cinque anni, però con non meno di due anni di contribuzione nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione; né l'ulteriore requisito dell'attualità dell'iscrizione - seppur previsto dalla successiva legge 20 ottobre 1982 n. 773 di interpretazione autentica della legge n. 37 cit. - può ritenersi introdotto retroattivamente in relazione ai decessi avvenuti prima dell'entrata in vigore di tale legge. (V 4153/80, mass n 408039).*
Riferimenti normativi: Legge 04/02/1967 num. 37 art. 14, Legge 04/02/1967 num. 37 art. 17, Legge 20/10/1982 num. 773 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)