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Sez. L, Sentenza n. 4153 del 01/07/1980 (Rv. 408039 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI - ABROGAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - CONSEGUENZE - MORTE DI UN GEOMETRA PRIMA DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI RICHIESTI - PENSIONE INDIRETTA ALLA VEDOVA - SPETTANZA - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 35 DELLA LEGGE N 37 DEL 1967 - INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1980-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408039-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI - ABROGAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTOMATISMO DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - CONSEGUENZE - MORTE DI UN GEOMETRA PRIMA DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI RICHIESTI - PENSIONE INDIRETTA ALLA VEDOVA - SPETTANZA - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 35 DELLA LEGGE N 37 DEL 1967 - INFONDATEZZA.*

In tema di previdenza ed assistenza a favore dei Geometri, la legge 4 febbraio 1967 n 37, sul riordinamento della cassa di previdenza ed assistenza, mentre ha introdotto la pensione di riversibilita ed indiretta (art 17), con l'art 43, ha espressamente abrogato l'art 35 della legge n 990 del 1955, che attuava il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali. Conseguentemente, alla stregua della nuova disciplina dettata dalla legge n 37 del 1967, che a differenza della precedente legge del 1955 richiede per il conseguimento della pensione congiuntamente i requisiti dell'iscrizione alla cassa e del versamento effettivo dei contributi per i periodi prescritti dagli artt 13 e 14, non spetta la pensione indiretta alla vedova di un geometra, qualora questi, al momento della morte, pur iscritto alla cassa per il periodo previsto dalla legge, non abbia versato i contributi richiesti. Tale disciplina normativa della previdenza dei Geometri non si pone in contrasto con i principi dell'art 38 della Costituzione, essendo la tale garanzia una direttiva per il legislatore nel compito affidatogli per attuarla, e neppure con quelli dell'art 3 dello stesso testo costituzionale, anche in relazione all'art 2116 cod civ, sia perche non puo ravvisarsi discriminazione dal succedersi delle leggi, sia perche non sono comparabili - ai fini delle prestazioni previdenziali - le situazioni dei lavoratori subordinati e di quelli autonomi, a cui esclusivamente risale l'imputabilita del difetto del requisito contributivo.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2116, Legge 24/10/1955 num. 990 art. 35, Legge 04/02/1967 num. 37 art. 13, Legge 04/02/1967 num. 37 art. 14, Legge 04/02/1967 num. 37 art. 17, Legge 04/02/1967 num. 37 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)