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Sez. 6, Sentenza n. 5194 del 22/12/1997 Cc. (dep. 27/01/1998) Rv. 209687 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Applicazione di altre misure cautelari - Violazione delle relative prescrizioni - Ripristino della custodia cautelare - Nuova valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari - Necessità - Valutazione svolta "per relationem" mediante richiamo ad altro provvedimento - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209687-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI

Nel caso di scarcerazione per decorrenza dei termini e successiva violazione degli obblighi imposti, per il ripristino della misura coercitiva - ai sensi dell'art. 307, comma secondo, lett.a) cod. proc. pen. - pur essendo necessaria una nuova valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 cod. proc. pen., tale nuova valutazione, tuttavia, ben può essere svolta "per relationem", attraverso il richiamo di altro provvedimento, emesso dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini, il quale, in relazione a reato connesso, pur riaffermando la sussistenza delle esigenze cautelari, si sia limitato ad imporre ulteriori prescrizioni in ossequio al disposto dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)