Sez. 5, Sentenza n. 41135 del 08/10/2003 Cc. (dep. 30/10/2003) Rv. 227055 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Obbligo di dimora con prescrizione - Commissione di un altro reato - Influenza ai fini del ripristino della misura custodiale - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI
La custodia in carcere nei confronti di un indagato, il quale, dopo essere stato scarcerato per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, mentre era assoggettato alla misura dell'obbligo di dimora con prescrizioni, commette un ulteriore reato, può essere ripristinata solo in quanto tale reato abbia costituito, in concreto, anche una violazione delle prescrizioni imposte, fatta naturalmente salva la possibilità di applicare un nuovo titolo custodiale in riferimento al diverso episodio criminoso.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 276 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)