Sez. 1, Sentenza n. 11622 del 12/07/1982 Ud. (dep. 06/12/1982) Rv. 156499 - 01
PROVA PENALE - TESTIMONI - IN GENERE - PERSONA OFFESA - DEPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA - NEL GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO DELITTO DI ESTORSIONE - UNICO ELEMENTO DI PROVA - AMMISSIBILITÀ - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE.*
PROVA PENALE - TESTIMONI - IN GENERE - PERSONA OFFESA - DEPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA - NEL GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO DELITTO DI ESTORSIONE - UNICO ELEMENTO DI PROVA - AMMISSIBILITÀ - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE.*
Nel giudizio avente ad oggetto il delitto di estorsione anche la sola deposizione della persona che ha subito l'imposizione costituisce fonte di prova, che non ha bisogno di obiettivo riscontro, specie se la tipicità della vicenda non lo consenta, salvo l'Obbligo del giudice di valutare tale deposizione con cautela ove si possa ritenere un qualche interesse della persona offesa. (Conf. Sull'ammissibilità in genere delle deposizioni delle persone offese quando costituiscono l'unico elemento di prova (mass n 144474; (mass n 139989, e massime ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)