Sez. 1, Sentenza n. 3107 del 21/12/1983 Ud. (dep. 05/04/1984) Rv. 163524 - 01
PROVA PENALE - TESTIMONI - PERSONA OFFESA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
PROVA PENALE - TESTIMONI - PERSONA OFFESA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
Per la piena capacità testimoniale accordata dal nostro diritto processuale alla persona offesa dal reato, le dichiarazioni della stessa possono ben costituire, da sole, nel libero processo di formazione del convincimento del giudice, l'elemento su cui fondare il giudizio di responsabilità dell'imputato, purché, ovviamente, del suo convincimento il giudice abbia dato, per il tramite di congrua motivazione, adeguato conto, con rigore logico dimostrando di aver sottoposto il contenuto delle deposizioni a particolare vaglio critico ed espressamente indicando in base a quali elementi egli ha ritenuto attendibili e veridiche le dichiarazioni stesse. (V mass n 156499).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 4, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)